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C. 05/12/2003 n. 9464CIRCOLARE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5 DICEMBRE 2003, N. 9464 (GU n. 294 del 19-12-2003) Legge n. 488/1992 - Modifiche alla Circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni al «settore commercio» nelle aree depresse del Paese. Con Decreto del Ministro delle attività produttive del 24 luglio 2003, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52, comma 77, della Legge n. 448/2001, sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive della Legge n. 488/1992 al fine di estendere le agevolazioni di cui alla medesima Legge n. 488/1992 alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico, nel seguito denominati per brevità «pubblici esercizi». Con il medesimo Decreto del 24 luglio 2003 sono state rimosse alcune limitazioni all'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, precedentemente vigenti, nei riguardi dei cosiddetti «esercizi di vicinato», nei confronti dei quali inoltre è ora consentita l'agevolabilità dei programmi di ammodernamento, tipologia ammissibile anche per i pubblici esercizi; è stata inoltre eliminata la prevista seconda maggiorazione degli indicatori per i programmi comportanti l'accorpamento di più esercizi commerciali. Le suddette modifiche e integrazioni hanno efficacia a partire dai bandi il cui termine finale di presentazione delle domande sia successivo al 7 ottobre 2003 (giorno precedente all'entrata in vigore del Decreto ministeriale 24 luglio 2003 di modifica del testo unico delle direttive). Premesso quanto sopra, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni del «settore commercio», le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni della Legge n. 488/1992 per tale settore di cui alla Circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2001, sono modificate come di seguito specificato. 1. Soggetti beneficiari. 1.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, sono ammissibili alle agevolazioni quelli ove sono svolte le seguenti attività a) somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) b) somministrazione di bevande, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari). Tali attività possono essere svolte anche: congiuntamente all'attività di trattenimento e svago in discoteche, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; all'interno di esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; all'interno di mezzi di trasporto pubblico, solo se a percorrenza urbana ovvero in disarmo. Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte: al domicilio del consumatore; negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, le cui prestazioni sono rese esclusivamente agli alloggiati; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli non aperti al pubblico; negli esercizi nei quali la somministrazione stessa è esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese; in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 1.2. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, non è più richiesto che gli stessi siano inseriti in centri commerciali ovvero aderenti a forme associative di via o di strada ovvero aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale. 2. Programmi di investimento ammissibili. 2.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi di cui al precedente punto 1.1, possono essere agevolati esclusivamente i programmi di investimento a) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi b) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising c) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni e/o province. Per quanto concerne la precedente lettera a), si precisa che, ai fini dell'ammissibilità del programma di investimenti, la somministrazione si intende integrata con la vendita di beni e/o servizi qualora il programma stesso preveda la creazione, all'interno del pubblico esercizio, di un'area esclusivamente dedicata a tale vendita con una superficie almeno pari al 10% di quella di somministrazione indicata nel- l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Qualora il programma di investimenti riguardi un pubblico esercizio nel quale sia già svolta un'attività di vendita di beni e/o servizi, il programma medesimo deve comportare, ai fini dell'ammissibilità, un incremento della superficie esistente dedicata a tale vendita in misura almeno pari al 50% della stessa, fermo restando che la superficie di vendita alla conclusione del programma deve risultare almeno pari al 10% di quella di somministrazione. La superficie di vendita cui si fa riferimento, rilevabile dalla planimetria di cui al successivo punto 3.1, lettera b) e dai dati forniti nella parte descrittiva del business plan, è quella in pianta occupata dalle attrezzature di vendita (banconi, scaffalature, camerini per la prova dei capi di abbigliamento, ecc.) e quella a disposizione del personale addetto alla vendita stessa. Non viene computata a tal fine la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; non viene altresì computata la superficie dedicata alla vendita di generi di monopolio, di beni derivanti dall'ordinaria attività di trasformazione svolta all'interno dell'esercizio, di bevande alcoliche (ad eccezione del vino) e non alcoliche, di prodotti di gastronomia e di dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria, di servizi relativi a concorsi, pronostici e scommesse, nonchè le superfici destinate a giochi ed apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)» e successive modifiche e integrazioni, ovvero alle attività connesse alla consegna al domicilio del cliente. Per quanto concerne la precedente lettera b), si precisa che per catena commerciale si intende un numero minimo di 5 pubblici esercizi, anche se appartenenti ad imprese diverse purchè legate da contratto di franchising, aventi medesimo marchio e/o insegna, ed anche se localizzati in comuni diversi (quelli diversi dall'esercizio oggetto del programma possono essere localizzati anche in aree non ammissibili). Per franchising si intende la concessione di licenze di diritti di proprietà immateriale relativi a marchi o segni distintivi e know-how per l'utilizzo e la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. Oltre la licenza su diritti di proprietà immateriale, il franchisor (affiliante) fornisce inoltre al franchisee (affiliato), durante il periodo di vigenza del contratto, un'assistenza tecnica o commerciale. La licenza e l'assistenza tecnica formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising. Tale definizione si intende automaticamente sostituita da quella eventualmente introdotta da una successiva norma nazionale. Per quanto concerne la precedente lettera c), si precisa che i marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica devono essere stati già ottenuti alla data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni (ancorchè la relativa documentazione di cui al successivo punto 3.1, lettera d), sia presentata successivamente, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande) e devono riferirsi all'esercizio oggetto del programma di investimenti proposto per le agevolazioni e devono essere stati rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni e/o province sulla base di norme tecniche dalle stesse riconosciute. 2.2. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi, le tipologie dei programmi ammissibili sono: nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento. A tale riguardo, per quanto concerne i pubblici esercizi, fatte salve le definizioni di ristrutturazione e trasferimento di cui al punto 3.2 della Circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si precisa che si considerano ampliamenti tutti i programmi che prevedano un incremento dell'occupazione. Qualora non vi sia tale incremento, il programma: si considera ristrutturazione anche quando sia volto alla modifica del tipo di somministrazione e/o alla integrazione dell'attività di somministrazione con quella di vendita di beni e/o servizi; si considera ammodernamento qualora sia volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio, al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attività di conservazione, produzione e distribuzione/somministrazione degli alimenti. Per quanto concerne gli esercizi di vicinato, fatte salve le definizioni di ampliamento, ristrutturazione e trasferimento di cui al punto 3.2 della Circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si considera ammodernamento il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio. 3. Documentazione da presentare a corredo del modulo di domanda. 3.1. Relativamente alle attività ammissibili di somministrazione di alimenti e bevande, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'impresa istante deve produrre alla banca concessionaria, con le medesime modalità indicate per la documentazione ordinariamente prevista per l'accesso ai benefici della Legge n. 488/1992 settore «commercio» e ad integrazione di quest'ultima, la seguente documentazione a) copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ex Legge n. 287/1991, art. 3, commi 1 e 4) relativa all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti b) planimetria dell'esercizio, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che evidenzi le superfici destinate e/o da destinare alla somministrazione e quelle destinate o da destinare alla vendita di beni e/o servizi e comprendente il lay-out delle relative attrezzature (limitatamente ai programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera a) c) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa istante che attesti l'appartenenza alla catena commerciale come sopra definita, fornendo le necessarie specifiche per l'individuazione della stessa: numero e ubicazione dei pubblici esercizi, imprese titolari, contratti, ecc. (limitatamente ai programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera b) d) copia del certificato/attestato di qualità del servizio o di tipicità dell'offerta gastronomica (limitatamente ai programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera c). Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la predisposizione della parte descrittiva del business plan di cui al punto 3.8 e all'allegato n. 6 della predetta Circolare n. 900047/2001, qualora le agevolazioni siano richieste per i programmi di investimenti di cui al precedente punto 2.1, lettera a), l'impresa istante deve compiutamente descrivere le modalità di realizzazione dell'integrazione dell'attività di somministrazione con l'attività di vendita, specificando altresì i beni/servizi oggetto dell'attività di vendita, nonchè le superfici destinate alla somministrazione ed alla vendita di beni e/o servizi (precedente e successiva al programma), così come rappresentata nella planimetria di cui alla precedente lettera b). Allo stesso modo, per i programmi di investimenti di cui al precedente punto 2.1, lettere b) e c), la parte descrittiva del business plan deve esplicitamente illustrare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti. |
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